Autovelox, dramma per gli automobilisti: la multa è valida anche se non è omologato | Lo ha deciso il giudice, è una sentenza clamorosa
Multa da autovelox (Canva) - rally.it
Gli autovelox, son diventati l’incubo di moltissimi automobilisti. Eppure, c’è un modo per sottrarsi alle multe…
Ricevere una multa, non significa necessariamente esser obbligati a pagarla subito. In alcuni casi, infatti, la legge prevede la possibilità di opporsi o di astenersi dal versare la somma, qualora vi fossero appunto irregolarità, o motivi validi.
Uno dei casi più frequenti, riguarda gli errori formali. Poiché se il verbale presenta dati errati, come la targa o la data, la sanzione può risultare nulla, e quindi non dovuta. Essendo, insomma, importante controllare con attenzione, ogni dettaglio.
Un’altra circostanza è legata alla notifica tardiva. Invero, se la multa arriva oltre i termini stabiliti dalla normativa, il cittadino ha il diritto di contestarla, senza dover pagare l’importo previsto.
Infine, ci si può astenere quando si dimostra di non esser responsabili dell’infrazione; ad esempio, se l’auto era guidata da un’altra persona, o se vi son prove che attestano l’errore degli accertatori.
La contestazione del cittadino
Un automobilista multato per eccesso di velocità, aveva presentato ricorso, sostenendo infatti che il verbale fosse invalido, poiché l’autovelox utilizzato non era “omologato”, ma soltanto “approvato” dal ministero dei Trasporti. Una tesi che si basava sulla presunta differenza fra i due procedimenti, ritenendo che senza omologazione, l’apparecchio non potesse avere valore probatorio.
Ciò nonostante, la giudice Alessandra Cardarelli ha rigettato l’appello, confermando invece la piena validità della sanzione. Infatti, l’automobilista era stato fermato per aver percorso un tratto con limite di 50 km/h, alla velocità di 67 km/h, e la sentenza aveva stabilito che l’accertamento tramite autovelox approvato, è sufficiente a legittimare la multa. Motivo per cui, sempre secondo il tribunale, l’articolo 142 del Codice della Strada va letto con l’articolo 201, il quale consente esplicitamente l’uso di dispositivi “omologati ovvero approvati”.

Due orientamenti a confronto
La giudice ha ricordato l’esistenza di due visioni giuridiche: quella che equipara approvazione e omologazione, e quella che le distingue, sostenuta anche da una recente sentenza della Cassazione. Nonostante ciò, il tribunale ha scelto di seguire la prima interpretazione, attribuendo pari efficacia ai due procedimenti, e ribadendo la volontà del legislatore, di considerare entrambi validi.
Nella sentenza, inoltre, è stato chiarito che, anche accettando la distinzione fra approvazione e omologazione, spetta comunque al conducente dimostrare eventuali malfunzionamenti dell’apparecchio, o contestare i fatti. E in questo caso, il ricorrente non aveva messo in dubbio, né la velocità rilevata, né la funzionalità del dispositivo. Perciò, come riportato da tgcom24.mediaset.it, la multa è stata quindi confermata, consolidando un orientamento destinato ad avere conseguenze rilevanti, nei futuri ricorsi.
